Il caso Erica Lexie (4/7)
La pirateria

Dall’art. 100 la Convenzione si sofferma sul problema della pirateria sino all’art. 107.
La definizione di pirateria viene data dall’art. 101 e recita:

Definizione di pirateria
Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:

a)  ogni atto illecito di violenza o di sequestro, od ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
…..i.) nell’Alto Mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;
…. ii.) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;

b)       ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;
c)      
ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).

Si evince, da quanto riportato, che il concetto di pirateria definito internazionalmente è condizionato e limitato da alcune clausole:

  • la necessità che vi siano almeno due navi, di cui una aggredente ed una aggredita;
  • la necessità che il fatto avvenga in Alto Mare;
  • la necessità che i fini siano privati e non nell’interesse di uno Stato o organizzazione internazionalmente riconosciuta, quale potrebbe essere un movimento di liberazione nazionale. Ciò in considerazione del primo tentativo di codificazione del diritto internazionale sull’argomento, la così detta Harvard Draft Convention, composta da una serie di lavori allegati che esaminavano le più importanti leggi nazionali sulla pirateria, ma anche da un dibattito dottrinale sulla pirateria, ovviamente come veniva intesa all’epoca, ossia nel 1932.

Geiss e Petrig (39) ritengono che lo studio sia stato di rilevante importanza per lo sviluppo delle leggi sulla pirateria in tutto i XX secolo e sia alla base dei lavori sulla pirateria della Commissione di diritto internazionale, che ebbe il suo battesimo negli anni attorno al 1950 e che ha in seguito portato alla Convenzione sulle “High Seas” del 1958.
Ritornando all’oggi, qualora si verifichino i presupposti citati, ci si imbatte nel concetto di pirateria come definita dalla Convenzione internazionale e non dalle singole leggi nazionali.
La differenza consiste nel fatto che chiunque catturi dei pirati può sottoporli alle pene previste dal proprio codice nazionale per il detto reato, anche se il fatto non sia accaduto nelle proprie acque territoriali.
La norma deriva fondamentalmente da una legge inglese del 1536, “Offenses of the sea act” secondo cui “una regola accettata stabilisce che la pirateria in qualsiasi forma è contraria a tutte le regole del commercio marittimo e che quindi il pirata è considerato un nemico comune per tutte le nazioni” (Joyner-19),[1] inserendo quindi la pirateria all’interno di quella visione di atti contrari alla legge delle genti, il così detto Jure Gentium: un sentito comune a tutti i popoli.

In Italia il reato di pirateria è previsto all’art. 1135 del Codice della Navigazione che recita:
Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell’equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà”.

I pirati catturati in acque internazionali possono essere giudicati in Italia secondo l’art. 7 del codice penale stabilisce che: “È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero (1) taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano (2) [241313; c. nav. 1088]; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467]; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464466]; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.]; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080] (3) o convenzioni internazionali (4) stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”  
E non è tutto. Secondo l’art. 107 della UNCLOS «un sequestro per atti di pirateria può essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.»

Si parla espressamente di navi da guerra o che siano riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato che possono sequestrare una nave per atti di pirateria. E questo, combinato con quanto disposto all’art. 32, esclude che le navi mercantili siano navi in servizio di Stato e che possano quindi sequestrare ovvero operare in maniera preventiva o pro – attiva contro gli atti di pirateria.
Tale indicazione viene rafforzata dalla lettura dell’art. 110 della UNCLOS:

Diritto di visita

  1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell’Alto Mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:
    a)      
    la nave sia impegnata in atti di pirateria;
    b)      
    la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
    c)       
    la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell’autorità di cui all’articolo 109;
    d)      
    la nave sia priva di nazionalità; oppure, pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.
  2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.
  3. Se i sospetti si mostrano infondati, e purché la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indennizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito.
  4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari.
  5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.


[1] ªNancy Douglas Joyner -Aerial Hijacking as an international crime-Oceana Publications inc-New York.-1974