Il caso Erica Lexie (7/7)
Qualche deduzione conclusiva

Quanto sin qui detto sostanzia una situazione per nulla semplice, e la complessità della situazione evidenzia i notevoli sforzi diplomatici nazionali per addivenire a una soluzione che, al di là delle questioni di natura politica o giurisprudenziale, tenga in debito conto anche il fatto che un principio generale di giustizia vorrebbe che se due persone sono morte, i responsabili vengano identificati e condannati e le famiglie risarcite.

In questa lunga disamina di documenti e opinioni, non sono state trattate altre aree che pure sarebbero necessarie per chiarire meglio il contesto della vicenda.

Ci si riferisce, in particolare, alle varie Decisioni sia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quali quelle prese nel 2008, che autorizzavano gli Stati a perseguire i pirati anche all’interno delle acque territoriali somale (UNSCR 1816) e, quindi, all’interno del territorio somalo (UNSCR1851) derogando quindi all’inviolabilità dei confini, sia al “Djibouti Code”, dal nome della località ove è stato firmato il “Code of conduct concerning the repression of piracy and armed robbery against ship in the Western Indian Ocean and Gulf of Aden”, sia alle specifiche direttive emanate dall’Unione Europea e dalla NATO nel contrasto alla pirateria e nella scorta di mercantili noleggiati nel quadro del programma alimentare mondiale e della missione dell’unione dei paesi africani in Somalia; sia al decreto legge 107-2011 convertito nella legge 130 del 2 agosto 2011, che prevede all’art. 5 l’impiego del personale militare per le operazioni di libertà di navigazione del naviglio commerciale italiano.

Leggendo questo articolo sono legittimi numerosi dubbi, fra cui :

  • il fatto che al Comandante di ciascun nucleo imbarcato faccia capo la responsabilità esclusiva dell’attività militare di contrasto alla pirateria, creando una situazione non chiara in cui su una unità commerciale vi siano soldati che esplichino un’attività militare di contrasto alla pirateria e che non facciano capo al comandante della nave che, a norma dell’art. 295 e segg. e 186 del Codice della Navigazione italiana, è il vero responsabile della nave, in ciò confortato dalla previsione dell’art. 97 del citato UNCLOS che recita:
    In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’Alto Mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.

    e da cui appare evidente che l’elemento prioritariamente ritenuto responsabile della condotta di una nave è il Comandante;
  • l’incarico affidato al Comandante di ciascun nucleo di militari di esercitare le funzioni di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati, fra cui è compreso quello di pirateria. Nel caso ipotetico in oggetto, i militari, nel caso avessero avuto sospetto che il peschereccio aveva intenzione di perpetrare il reato di pirateria, dopo aver fatto fuoco, avrebbero dovuto far fermare la nave ed arrestare gli altri presunti pirati, assicurando la conservazione delle prove e informando l’autorità giudiziaria italiana, rischiando altrimenti di incorrere nel reato di omessa denunzia (art. 361 c.p.), se non di favoreggiamento personale (art. 378).

Per una completa ed esauriente trattazione della materia, andrebbero, come detto, analizzati ed approfonditi anche quegli elementi appena identificati e che contribuiscono a rendere sempre più complessa ed intricata una vicenda che solo a parere di non esperti appare semplice.

Pur comprendendo l’orgoglio nazionale e i dubbi e le riserve che possono derivare da una struttura giudiziaria e da leggi che appaiono a noi per lo più sconosciute, quali quelle indiane, occorre tuttavia evitare la trappola o la tentazione di affermazioni razziste; affermazioni che, se provenissero dalla parte indiana, provocherebbero sentimenti di indignazione.

Si sarà lieti se si sarà riusciti nell’intento di dare una pur fugace idea della difficoltà in cui si muove non solo la diplomazia italiana, ma anche quella indiana e la stessa magistratura indiana.

Superfluo, giacché ampiamente trattato, qualsiasi giudizio su quanto sia stato fatto in sede sia legislativa sia operativa dallo Stato italiano e si auspica che la lunga carrellata su leggi e disposizioni, nazionali ed internazionali, possa almeno far comprendere la necessità di una sempre maggiore collaborazione internazionale e di una maggiore conoscenza degli argomenti, prima di dibatterli.